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ICI - F.A.Q.
D. Sono proprietario solo di un immobile di categoria catastale A3 adibito ad abitazione principale al quale è annesso un box. Devo pagare l'ICI per l'anno 2008 ? R. NO. Ai sensi del D.L. 27.05.2008, n° 93 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del cittadino residente, purché di categoria catastale diversa da A1, A8 ed A9, è esente dall'imposta. La stessa esenzione spetta al box in quanto annesso al fabbricato in cui è ubicata l'abitazione principale.
D. Sono proprietario solo di un immobile di categoria catastale A2 adibito ad abitazione principale al quale è annesso un box ceduto in locazione. Devo pagare l'ICI per l'anno 2008 ? R. SI. L'imposta è dovuta solo per il box.
D. Sono proprietario di un immobile di categoria catastale A3 adibito ad abitazione principale, di un garage e di un magazzino non ubicati nello stesso fabbricato dell'abitazione principale. Devo pagare l'ICI per l'anno 2008 ? R. SI. L'imposta è dovuta sia per il garage che per il magazzino. Infatti, ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'ICI (Art. 6 - comma 2 - lettera b.), sono considerate pertinenze solo gli immobili aventi le caratteristiche di box (garage) e cantina (magazzino) site nello stesso immobile o fabbricato ove è ubicata l'abitazione principale ed asserviti alla medesima.
D. Sono proprietario sia di un immobile di categoria catastale A3 adibito ad abitazione principale, che di 2 garage, di 1 cantina e di 1 soffitta. Devo pagare l'ICI per l'anno 2008 ? R. NO. Ai sensi del D.L. 27.05.2008, n° 93 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del cittadino residente, purché di categoria catastale diversa da A1, A8 ed A9, è esente dall'imposta. La stessa esenzione spetta a tutte le pertinenze (2 garage, 1 cantina e 1 soffitta) se site nello stesso immobile in cui è ubicata l'abitazione principale purché non locate.
D. Sono un cittadino residente nel comune ma con domicilio all'estero, ho diritto all'esenzione dell'imposta per l'abitazione posseduta ed ubicata nel comune di residenza ? R. NO. Il cittadino residente all'estero non ha diritto all'esenzione dall'imposta prevista dal D.L. n° 93/2008. Ha diritto però alla deduzione comunale di €. 103,29 prevista dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n° 504/1992 (Risoluzione ministeriale n° 12/DF).
D. Non ho effettuato il versamento entro la prevista scadenza. Come devo comportarmi per non incorrere in sanzioni ? R. Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento successivo alla scadenza. In questo caso deve essere utilizzato il modulo relativo al "Ravvedimento operoso" e la somma dovuta per imposta deve essere incrementata del 3,75% e degli interessi legali per i giorni di ritardo. Esempio: Poniamo che l'imposta da versare entro il 16 giugno (pari alla prima rata) era di €. 50,00 ed il versamento si sta effettuando in data 30 giugno. Il calcolo sarà il seguente: (IM x 3,75%) + (IM + (IM x IL : 360) x GR) Dove: IM = Importo da pagare IL = Interesse legale GR = Giorni di ritardo (50 x 3,75%) + (50 x (3 : 360) x 14) = 50 + 1,875 + 0,058 = €. 51,93 |
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